MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «Codice dell'Ordinamento Militare» ed in particolare l'art. 2199, comma 7-bis nel quale sono previste, per il triennio 2016-2018, le percentuali di assunzione nelle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare riservate ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e le aliquote riservate per il concorso pubblico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto del Ministero dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, contenente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Ministero dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, del 22 febbraio 2006, con il quale, sono disciplinate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Attesa la necessita' di bandire tre distinti concorsi pubblici per il reclutamento, in totale, di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, sono indetti i seguenti concorsi pubblici: a) concorso pubblico, per esame, a 893 posti, aperto ai cittadini italiani, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato; b) concorso pubblico, per esame e titoli, a 179 posti, riservato a coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato; c) concorso pubblico, per esame e titoli, a 76 posti, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonche' ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato. 2. Si precisa che i citati volontari delle FF.AA. possono partecipare solo ad uno dei concorsi sopra elencati.
Art. 2 Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti 1. Nell'ambito del concorso a 893 posti, di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 del presente bando, sono riservati n. 2 posti a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, di livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando i requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato. 2. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo sono riservati, fermi restando i requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato: n. 45 posti per il concorso di cui alla lettera a) dell'art. 1, primo comma del presente bando; n. 9 posti per il concorso di cui alla successiva lettera b); n. 3 posti per il concorso di cui alla lettera c). 3. L'attestato di bilinguismo, previsto dal precedente comma 1, dovra' pervenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, a pena del suo mancato riconoscimento. A tal fine, l'interessato dovra' inviare il medesimo attestato, in copia conforme all'originale, con raccomandata A/R indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma; oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pecps.poliziadistato.it allegando, in entrambi i casi, copia di un proprio documento d'identita' valido.
Art. 3 Insufficiente copertura dei posti messi a concorso 1. I posti del concorso indicati alla lettera b) dell'art. 1, primo comma del presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei, non vincitori, del concorso di cui alla successiva lettera c) dell'art. 1, primo comma citato, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito. 2. Ugualmente, i posti del concorso di cui alla lettera c) del medesimo art. 1, primo comma, eventualmente non coperti per insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei, non vincitori, del concorso di cui alla precedente lettera b), seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito. 3. I posti riservati alle categorie di cui all'art. 2 del presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei in base all'ordine delle graduatorie finali di merito dei relativi concorsi.
Art. 4 Requisiti di partecipazione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione ai concorsi del presente bando, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 30° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti; e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso il requisito dell'eta' massima previsto al primo comma, lettera d) del presente articolo. 4. Non potranno partecipare ai concorsi di cui all'art 1, primo comma, lettere b) e c) del presente bando, pena l'esclusione, coloro che abbiano svolto servizio nelle FF.AA. esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), o volontari in ferma annuale (VFA). 5. Saranno esclusi dai concorsi di cui alle suddette lettere b) e c) del citato art. 1 i concorrenti che abbiano gia' presentato, nel corrente anno, la domanda di partecipazione a concorsi indetti per carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Quest'ultima limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata, che si trovino in congedo alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso. 6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e delle qualita' morali e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 7. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, verra' disposta con decreto motivato.
Art. 5 Domanda di partecipazione - modalita' telematiche 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito https://concorsips.interno.it con le relative istruzioni, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Al termine della procedura informatica di acquisizione della suddetta domanda, il candidato dovra' stampare, attraverso l'apposita funzione, la relativa ricevuta che dovra' essere obbligatoriamente presentata dai candidati, il giorno della partecipazione alla prova scritta d'esame. 3. Si precisa che la citata procedura informatica consente al candidato di apportare modifiche alla domanda di partecipazione gia' inviata. Pertanto, sara' ritenuta valida solo la domanda che risultera' acquisita per ultima, intendendosi le precedenti domande come revocate e prive di ogni effetto. In ogni caso, alla scadenza del suddetto termine perentorio per la presentazione della domanda, il sistema informatico non ricevera' piu' dati.
Art. 6 Compilazione della domanda di partecipazione 1. Nella domanda di partecipazione al concorso prescelto, da inviare per via telematica, il candidato deve dichiarare: a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile; b) la data ed il luogo di nascita; c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e l'indirizzo di posta elettronica dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; d) il codice fiscale; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il comune di iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovra' precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento; h) il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita; i) la lingua, a scelta tra inglese e francese, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera, come previsto per la prova scritta d'esame; l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito o licenziato da pubblici uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, come indicati all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; nonche' all'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98 del 20 agosto 2013; n) se intenda concorrere ai posti riservati alle categorie di cui all'art. 2 del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca, preferita per sostenere la prova scritta; o) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» del 7 luglio 2017 e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti; p) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati ai concorsi di cui al primo comma dell'art. 1, lettere b) e c) del presente bando dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi prestati quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni: Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o Aeronautica); se si trovi in servizio o in congedo; date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1, dell'eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonche' eventuali richiami in servizio o incorporamento SPE (servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio. I candidati che abbiano svolto piu' periodi di servizio da VFP1 dovranno indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell'eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi arruolamenti. 3. Si avvisa che i titoli di preferenza, non dichiarati espressamente nella suddetta domanda di partecipazione al concorso, non saranno presi in considerazione. 4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell'indirizzo o recapito, dichiarato nella suddetta domanda, presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l'interessato dovra' inviare detta comunicazione tramite raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali - Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma; oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pecps.poliziadistato.it allegando, in entrambi i casi, copia di un proprio documento d'identita' valido. 5. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
Art. 7 Consegna di una copia della ricevuta della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. - estratto della documentazione di servizio 1. I candidati che partecipano ai concorsi di cui all'art. 1, primo comma, lettere b) e c) del presente bando, qualora siano in servizio, devono tempestivamente consegnare, al Comando di appartenenza, una copia della ricevuta della domanda di partecipazione al concorso prescelto. Tale adempimento e' indispensabile per consentire al Comando interessato di trasmettere, a questa Amministrazione, all'indirizzo di posta certificata concorsi@pecps.poliziadistato.it ed entro il 14 luglio 2017, l'estratto della documentazione di servizio. Quest'ultimo atto dovra' essere chiuso alla data di scadenza della domanda di concorso e compilato in base al facsimile di cui all'Allegato 1 del presente bando. A tal proposito, questa Amministrazione inviera' apposita circolare agli Stati Maggiori FF.AA. interessati. 2. Si precisa che i candidati volontari delle FF.AA. in congedo, o quelli in servizio ma gia' congedati da precedenti periodi di ferma espletati come VFP1, dovranno premunirsi del suddetto estratto e consegnarlo il giorno della prova di efficienza fisica, come previsto dall'art. 13, commi 6 e 7 del presente bando.
Art. 8 Fasi di svolgimento dei tre concorsi 1. I concorsi di cui all'art. 1, primo comma del presente bando, si svolgeranno in base alle seguenti fasi: 1) prova scritta d'esame; 2) prova di efficienza fisica; 3) accertamenti psico-fisici; 4) accertamento attitudinale. Inoltre, per i concorsi di cui alle lettera b) e c) del citato art. 1, primo comma, e' prevista l'ulteriore fase della valutazione dei titoli, meglio descritta al successivo art. 17. 2. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti elencati al precedente comma, comporta l'esclusione dal concorso prescelto. 3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette procedure concorsuali «con riserva».
Art. 9 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice dei concorsi di cui all'art. 1, primo comma, e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da: a) due funzionari con qualifica non inferiore a Commissario Capo della Polizia di Stato; b) due docenti di scuola secondaria superiore; c) un esperto nelle lingue straniere previste dal presente bando (inglese e francese); d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato del settore Telematica. 2. Per l'incarico di presidente della commissione puo' essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 3. Un funzionario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della commissione.
Art. 10 Prova d'esame scritta 1. La prova d'esame scritta, prevista per i concorsi di cui al presente bando, consiste nel compilare un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale; sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola secondaria di primo grado; sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese o francese a scelta del candidato, nonche' delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 2. In sede d'esame, a ciascun candidato sara' consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un apposito programma informatico che ha utilizzato una banca dati di 6000 quesiti, che sara' pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta. 3. La commissione esaminatrice stabilira' preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonche' la durata della prova. 4. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riportera' una votazione non inferiore a sei decimi. L'esito della prova scritta, non appena disponibile, sara' consultabile dai candidati interessati tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale. 5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi', copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso. 6. Per sostenere la prova scritta d'esame i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento d'identita' e della ricevuta della domanda di partecipazione al concorso, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 7 luglio 2017. 7. Tale pubblicazione avra' valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 8. Il candidato che non si presentera' nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sara' escluso dal concorso con decreto motivato.
Art. 11 Formazione ed approvazione delle graduatorie della prova scritta 1. Espletata la fase della prova scritta, la commissione esaminatrice formera', per ciascuno dei tre concorsi previsti dal presente bando, una distinta graduatoria che riportera', in ordine decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima prova. 2. Le suddette graduatorie, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 2 del presente bando, saranno approvate con decreto e poi utilizzate per convocare i candidati, idonei alla prova scritta, alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali successivi.
Art. 12 Convocazioni alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. I candidati risultati idonei alla prova d'esame scritta saranno convocati alla prova di efficienza fisica, tenendo conto dei seguenti criteri: per il concorso di cui all'art. 1, primo comma, lettera a) del presente bando sara' convocato, seguendo l'ordine della relativa graduatoria, un numero sufficiente di candidati, tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso; per il concorso di cui alla successiva lettera b) dell'art. 1, primo comma citato, saranno convocati i primi 300 candidati idonei, seguendo l'ordine della relativa graduatoria; per il concorso di cui alla successiva lettera c) del medesimo art. 1, primo comma, saranno convocati i primi 130 candidati idonei, seguendo l'ordine della relativa graduatoria. 2. Inoltre, saranno convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello dell'ultimo convocato in base ai criteri stabiliti dal comma precedente. 3. Qualora il numero dei candidati, dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti, si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi per ciascuno dei suddetti tre concorsi, l'Amministrazione potra' convocare, alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.
Art. 13 Prova di efficienza fisica e consegna della documentazione 1. I candidati, da convocare in base ai criteri stabiliti dal precedente art. 12, primo comma, saranno sottoposti alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale successivi, secondo il calendario che sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it in data 25 settembre 2017. Tale pubblicazione avra' valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. 2. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, saranno esclusi dal concorso con decreto motivato. 3. Una commissione composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico, sottoporra' i candidati convocati alla prova di efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati: ===================================================================== | Prova | Uomini | Donne | Note | +======================+============+==========+====================+ | | Tempo max | Tempo max| | | Corsa 1000 m | 3'55" | 4'55" | / | +----------------------+------------+----------+--------------------+ | Salto in alto | 1,20 m | 1,00 m | Max 3 tentativi | +----------------------+------------+----------+--------------------+ | Sollevamento alla | | |Continuativi (Max 2 | | sbarra | n. 5 | n. 2 | minuti) | +----------------------+------------+----------+--------------------+ 4. Il mancato superamento anche di uno dei suddetti esercizi ginnici determinera' l'esclusione dal concorso per inidoneita'. 5. Il giorno della presentazione alle suddette prove di efficienza fisica, tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport». 6. Inoltre, il medesimo giorno della prova di efficienza fisica, i candidati al concorso di cui all'art. 1, primo comma lettera c) del presente bando, collocati in congedo, dovranno consegnare l'estratto della documentazione di servizio relativo al periodo o ai periodi prestati in qualita' di VFP1, compilato e sottoscritto dall'ufficio militare competente, nonche' dall'interessato per presa visione e conferma dei dati ivi contenuti, come da facsimile «Allegato 1» al presente bando. Cio' a pena della sospensione dell'istruttoria amministrativa riguardante la posizione del candidato. 7. Analogamente, i candidati ai concorsi di cui all'art. 1, primo comma lettera b) e c), se in servizio, ma gia' congedati da precedenti periodi di ferma espletati come VFP1, dovranno consegnare, lo stesso giorno della prova di efficienza fisica, l'estratto della documentazione relativo a questi ultimi periodi di ferma, compilato e sottoscritto dall'ufficio militare competente, nonche' dall'interessato per presa visione e conferma dei dati ivi contenuti, come da facsimile «Allegato 1» al presente bando. Cio' a pena della sospensione dell'istruttoria amministrativa riguardante la posizione dell'interessato. 8. Infine, tutti i candidati ai concorsi di cui all'art. 1, primo comma, lettere b) e c), sia in servizio che in congedo, il giorno della suddetta prova di efficienza fisica dovranno consegnare copia conforme all'originale degli eventuali titoli ricompresi nelle categorie di cui al successivo art. 17, primo comma lettere e), f), g), h), i) del presente bando, solo se tali titoli risultano indicati nell'estratto di servizio, gia' sottoscritto. Cio' a pena della sospensione dell'istruttoria amministrativa riguardante la posizione dell'interessato.
Art. 14 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti, risultati idonei alla prova di efficienza fisica, saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. A tal fine, sono previsti un esame clinico generale del candidato e varie prove strumentali e di laboratorio. 2. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita' e, a pena dell'esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione: a) certificato anamnestico, come da facsimile di cui all'Allegato 2 al presente bando, sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 - esame emocromocitometrico con formula; 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11 - Anti HCV; 12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 3. La Commissione potra' inoltre disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili. 4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneita': sana e robusta costituzione fisica; composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. 5. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' elencate nella tabella 1, allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. 6. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato. 7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici saranno esclusi dal concorso con decreto motivato.
Art. 15 Accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della predetta commissione, sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata, o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Le suddette prove attitudinali sono dirette ad accertare l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato. 4. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno esclusi dal concorso con decreto motivato.
Art. 16 Produzione dei titoli di preferenza 1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i candidati interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di venti giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di preferenza gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso, pena il loro mancato riconoscimento. 2. Tali certificazioni dovranno essere trasmesse tramite raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pecps.poliziadistato.it allegando, in entrambi i casi, copia di un proprio documento d'identita' valido.
Art. 17 Valutazione dei titoli per i due concorsi riservati ai volontari delle FF.AA. 1. Per i concorsi di cui all'art. 1, primo comma, lettere b) e c) del presente bando, le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue: a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno; b) missioni in teatro operativo fuori area; c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; e) titoli di studio; f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati; h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; i) eventuali altri attestati e brevetti. 2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall'estratto della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti Autorita' militari, come da facsimile di cui all'«Allegato 1» al presente bando. 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 5. Non potranno essere valutati i titoli conseguiti dopo la data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e comunque non risultanti dall'estratto della documentazione di servizio. 6. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi punteggi saranno riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione.
Art. 18 Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori 1. La graduatoria finale del concorso, di cui all'art. 1, primo comma lettera a) del presente bando, approvata con decreto, terra' conto del punteggio utile riportato alla prova scritta d'esame dai soli candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, fatte salve le riserve dei posti indicate all'art. 2 del medesimo bando e, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni. 2. Per la formazione delle distinte graduatorie finali dei concorsi, di cui alle successive lettera b) e c) del suddetto art. 1, primo comma, la commissione esaminatrice sommera' per ciascun candidato, risultato idoneo alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, il punteggio utile conseguito alla prova d'esame scritta e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fatte salve le riserve dei posti indicate all'art. 2 del presente bando e, a parita' di punteggio, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni. 3. I decreti di approvazione delle suddette graduatorie e di dichiarazione dei vincitori, sino alla copertura dei posti previsti per ciascun concorso, saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti saranno consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 19 Ammissione dei vincitori al corso di formazione 1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma per i candidati al concorso, di cui all'art. 1, primo comma lettera b) del presente bando. 2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto potranno essere chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. 3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla provincia di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali competenti. 3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - titolare del trattamento dei dati personali. 4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e', per quanto di competenza, il direttore dell'ufficio attivita' concorsuali - Direzione centrale per le risorse umane, viale del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.
Art. 21 Provvedimenti di autotutela Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Art. 22 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla suddetta pubblicazione. Roma, 18 maggio 2017 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Gabrielli