Il Jobs Act, intervenuto a modificare la normativa vigente (legge 68/99), ha previsto a partire dal 2017 poi slittato al 2018, l’obbligo di assunzione di un disabile a partire dal 15° dipendente con contratto di lavoro subordinato.
Al datore di lavoro che assume un lavoratore appartenente alle Categorie Protette spetta un incentivo economico, a seconda delle caratteristiche del lavoratore assunto e del tipo di contratto:
Per l’assunzione di lavoratori disabili a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali;
Per l’assunzione di lavoratori disabili con riduzione capacità lavorativa tra il 67% ed il 79%, spetta un incentivo pari al 35% della retribuzione;
Per l’assunzione di lavoratori con disabilita psichica e intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, spetta un’agevolazione pari al 70% della retribuzione.
Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro può godere per il medesimo lavoratore di entrambi i benefici purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali.
Quindi il bonus assunzioni disabili, è compatibile con altri incentivi quali ad esempio il Bonus over 50 disoccupati da 12 mesi; il Bonus donne disoccupate senza lavoro da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi, qualora appartenenti ad aree svantaggiate o impiegate in determinati settori produttivi o professioni; il Bonus Assunzioni Garanzia Giovani è cumulabile con il bonus disabili 2018 nel limite del 100% dei costi salariali. Non è invece compatibile con il Bonus giovani genitori INPS e con l’ incentivo per chi assume lavoratori percettori di NASPI.
Fonte: www.categorieprotetteaallavoro.it